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Le “fideiussioni ominibus” sono “(praticamente) tutte nulle”?

Ce ne parla l'avvocato pescarese Emanuele Liddo

A cura di Emanuele Liddo

È il titolo – roboante – d’un articolo apparso sul “web” alla diffusione dell’avvenuto deposito del 12/12/2017 della sentenza n. 29810 con la quale Cass. Civ. Sez. I s’era pronunciata “in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990”.

Con essa è stato riconosciuto il diritto al “risarcimento per tutti i contratti che costituiscono applicazione d’intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato” all’epoca la Banca d’Italia con il provvedimento del 2 maggio 2005 in tema di tali “fideiussioni” il cui “schema contrattuale” era stato “predisposto dall’ABI” le cui “norme di che agli articoli 2, 6 e 8” erano in contrasto con la L. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett a) “nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme” dalle associate dell’Abi.

L’ABI, dovendo “emendare”, come disposto dalla Banca d’Italia, “circolari” che sarebbe andata a inviare alle “Associate” di quelle “disposizioni” incriminate, avendo provveduto il 14 maggio 2005 a diffondere lo “schema” con recepite “le valutazioni della Banca d’Italia” con eliminazione delle “previsioni che stabiliscono i tempi entro i quali la banca può chiedere al garante il pagamento del debito e la “sopravvivenza” della garanzia per le ipotesi di invalidità dell’obbligazione garantita o di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore”, lasciava ritenere che le sue “associate” si sarebbe comportate di conseguenza.

La “pratica” giudiziaria ha rivelato non solo la “realtà” decisa dalla Cassazione per le fideiussioni “antecedenti” al provvedimento di Bankitalia, ma, quanto, quella di decreti ingiuntivi fatti notificare dalle “associate” ai “garanti” sulla base di “fideiussioni” da esse fatte sottoscrivere “successivamente” al “2 maggio 2005” come se “nulla” fosse successo nel frattempo!

La questione è, però, d’estrema, finanche “vitale” importanza per i “fideiussori” allorché le Banche, in caso di difficoltà e/o impossibilità di recuperare i loro crediti dal “cliente” incapiente o, peggio ancora, sottoposto a procedure concorsuali, ha i suoi “garanti” come unica “chance” di recupero, anche solo parziale.

E l’hanno fatto con l’invocare proprio quegli “articoli” - illegittimi - “2, 6 e 8” che “co di ripararsi dietro una riedizione del “solve et repete” di buona memoria perché i “garanti” abbiano a rispondere dei debiti dei loro garantiti “senza” limitazioni di “tempo”  e, soprattutto, “senza” poter opporre loro “nullità” del debito in questione e, finanche, nel caso che la Banca dovesse restituire, per qualsiasi ragione, al suo “cliente” quanto le aveva pagato illegittimamente.

Il “consiglio” che si può dare a fronte d’un contesto siffatto, è quello di tirar fuori dal cassetto le fideiussioni che s’è avuto la (s()ventura di sottoscrivere per farle “verificare” da chi sia realmente “esperto” sulla specificità d’argomento per concordare, meglio ancora se in “prevenzione”, le “strategie” da attuare prima che il “postino” abbia a bussa alla “porta” con delle “nuove” poco gradevoli…!

                                                                                             

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